Art. 3.
(Indennità di licenziamento).

      1. All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione conseguente a licenziamento non motivato da inadempimento del prestatore, a quest'ultimo è dovuta da parte del datore di lavoro un'indennità pari a tanti dodicesimi della retribuzione lorda complessivamente goduta nell'ultimo anno di lavoro quanti sono gli anni compiuti di anzianità di servizio in azienda, aumentati di sei mesi e diminuiti del numero di mesi del preavviso spettante al lavoratore e da lui effettivamente goduto ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, nonché del numero di mensilità di indennità sostitutiva del preavviso eventualmente corrispostagli ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2.
      2. Fatta salva l'eventuale disciplina più favorevole per il prestatore di lavoro, contenuta in un contratto individuale o collettivo stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento non è computata la parte di retribuzione lorda annua eccedente il limite di euro 30.987,41. Tale limite è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
      3. L'indennità di licenziamento non costituisce retribuzione imponibile ai fini delle assicurazioni obbligatorie.
      4. L'indennità di licenziamento prevista dal presente articolo è ridotta alla metà nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b).

 

Pag. 6


      5. L'indennità di licenziamento non è dovuta nel caso di recesso del datore di lavoro da un rapporto di lavoro in prova e nel caso di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c).